La legge 517 ed i 40 anni di esperienze inclusive.
La legge 517 in uno dei suoi primissimi punti così recita: <<La programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni>>.
Se volessimo finalmente stilare un regolamento in cui chiaramente si affermi quali siano i pilastri di una scuola in grado di corrispondere alle vere esigenze degli allievi presenti in classe la frase sopra riportata fra virgolette sarebbe inserita fra i primi paragrafi. Le scuole che lavorano bene sul piano inclusivo al giorno d’oggi, infatti:
1. programmano le attività educative didattiche con molta cura;
2. progettano percorsi integrativi rispettando il diritto di tutti gli allievi presenti in classe di vivere esperienze didattiche comunitarie;
3. impostano un’azione didattica innovativa cercando si scardinare vecchie modalità di insegnamento eminentemente di tipo trasmissivo.
4. sperimentano percorsi e attività dove la partecipazione degli allievi e le interconnessioni fra docenti superano il mero concetto di sezione per svolgersi in contesti formativi in cui i gruppi classe si aprono, si compongono in base agli obiettivi delle attività e si modificano alla luce dei bisogni dei singoli allievi;
5. operano principalmente per soddisfare le esigenze di tutti gli alunni e non hanno timore a impostare proposte educative didattiche differenziate essendo consuetudine operare in classe o in classi aperte rispettando le peculiarità di ognuno, soprattutto di coloro che presentano problematiche personali certificate.
È straordinario constatare come il nostro Pese sia riuscito, nonostante i suoi enormi problemi, ad avere leggi molto avanzate, l’incipit virgolettato, infatti, appartiene alla Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” (Pubblicata nella G.U. 18 agosto 1977, n. 224), titolo I, comma 2. La sua attualità è sorprendente e noi quest’anno celebriamo giustamente i 40 anni di questa legge che ha contribuito a modificare in meglio il nostro Paese.
Luigi d’Alonzo